Ultime dalla Corte di Lussemburgo-www.slce.it

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Una finestra sulla Corte di giustizia dell'Unione europea

Ultime pronunce rilevanti della Corte di giustizia dell'Unione europea e conclusioni presentate dell'avvocato generale
La Corte di giustizia dell'Unione europea svolge un ruolo fondamentale a seguito dei rinvii pregiugiziali operati dai giudizi nazionali ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
In questa sezione riportiamo alcune delle ultime pronunce della Corte, oltre alle conclusioni dell'avvocato generale, che riteniamo essere di rilievo.
SPAZIO DI LIBERTA' SICUREZZA E GIUSTIZIA
01.05.2022
Sentenza nelle cause riunite C-368/2020 Landespolizeidirektion Steiermark e C-368/2020 Bezirkshauptmannschraft Leibnitz.
Ripristino dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri e codice delle frontiere Schengen
A partire dalla metà di settembre 2015 l'Austria, nel contesto della crisi migratoria, ha ripristinato il controllo alle frontiere con l'Ungheria e la Repubblica di Slovenia, e così ha instaurato controlli alle frontiere interne, di propria iniziativa, per diversi periodi in successione di sei mesi. N. W. è stato sottoposto ad un controllo al valico transfrontaliero di Spielfeld all'atto dell'ingresso in Austria in provenienza dalla Slovenia ad agosto e novembre 2019 e poi gli è stata inflitta una sanzione pecuniaria di 36 euro per avere rifiutato di esibire il suo passaporto. Ritenendo che tali controlli e la sanzione pecuniaria fossero contrari al diritto dell'Unione e in particolare al codice delle frontiere Schengen, N.W si è rivolto al tribunale amministrativo di Stiria, il quale, nutrendo seri dubbi sulla questione se il codice delle frontiere Schengen consenta all'Austria di ripristinare, di propria iniziativa, un controllo di frontiera eccedente la durata massima totale di sei mesi, ha deciso di sollevare diverse questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 
La Corte, dopo avere ricordato che il codice delle frontiere Schengen, da un lato, pone il principio secondo cui le frontiere degli Stati membri possono essere attraversate in qualunque punto senza che siano effettuate verifiche sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, dall'altro consente ad uno Stato membro, in caso di minaccia grave per il suo ordine pubblico o la sua sicurezza interna, di ripristinare temporaneamente un controllo di frontiera alle sue frontiere con altri Stati membri. Tuttavia, una siffatta misura, incluse eventuali proroghe, non può superare una durata massima totale di sei mesi, periodo che il legislatore dell'Unione ha ritenuto sufficiente affinché lo Stato membro interessato, adotti in cooperazione con altri Stati membri, misure che consentano di fare fronte ad una siffatta mianccia, preservando al contempo, dopo tale periodo di sei mesi, il principio di libera circolazione. La Corte evidenzia che lo Stato membro può applicare nuovamente tale misura, anche direttamente dopo il periodo di sei mesi, qualora si trovi di fronte a una nuova minaccia grave per il suo ordine pubblico o la sua sicurezza interna, distinta da quella inizialmente individuata, situazione che deve essere valutata in relazione alle circostanze ed agli eventi concreti. Inoltre, in caso di circostanze eccezionali in cui sia messo a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen, il Consiglio può raccomadnare a uno o più stati membri di ripristinare il controllo alla frontiera alle rispettive fronteire interne, e ciò per la durata massima di due anni. Così, dopo la fine di questi due anni, lo Stato membro interessato, ove si trovi a fare fronte ad una nuova minaccia grave per il suo ordine pubblico o la sua sicurezza interna e tutte le condizioni previste dal codice delle frontiere Schengen siano soddisfatte, può ripristinare direttamente i controlli per una durata massima di sei mesi. 
L'Austria ha ripristinato il controllo alle frontiere interne più volte, basandosi per il periodo 16 maggio 2016-10 novembre 2017 su quattro raccomadazioni del Consiglio dell'Unione europea, mentre per il periodo a partire dall'11 novembre 2017 ha ripristinato di propria iniziativa lo stesso controllo per diversi periodi in successione di sei mesi.Poichè dal 10 novembre 2017 l'Austria non ha dimostrato l'esitenza di una nuova minaccia, di modo che le misure di controllo a cui è stato sottoposto N.W. sarebbero incompatibili con il codice delle frontiere Schenghen, la Corte constata che una persona non può essere obbligata, a pena di sanzione, a esibire un passaporto o una carta d'identità al momento del suo ingresso di provenienza da un altro Stato membro, qualora il ripristino del controllo di frontiera sia contratio al codice frontiere Schengen.
Causa C-350/2020 O.D. e altri c. Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.)
Sentenza del 2.09.2021 della Grande sezione
Rinvio pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva 2011/98/UE - Art. 34 della  Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - La normativa italiana che esclude i cittadini dei paesi terzi titolari di un permesso unico dal beneficio di un assegno unico di natalità e di maternità è contraria al diritto dell'Unione.
La Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-350/20 O.D. c. Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), sul rinvio pregiudiziale d'interpretazione, ai sensi dell'art. 267 TFUE, della Corte costituzionale (Italia), si è pronunciata sul rifiuto dell'INPS di concedere, ai cittadini dei paesi terzi, titolari di un permesso unico, il godimento di un assegno di natalità e di un assegno di maternità.
In particolare, con la sentenza del 2.09.2021 della Grande sezione, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla compatibilità dell'art. 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e dell'art. 74 d.lgs n. 151/2001 con l'art. 12, § 1, lett. e), intitolato "diritto alla parità di trattamento", della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, affermando che quest'ultimo deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, §1, lett. b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti dalla normativa nazionale italiana.
Corte di giustizia dell'Unione europea. Cause C-117/20 bpost e C-151/20 Nordzucher e a.
Conclusioni dell'avvocato generale Michal Bobek in materia di doppie sanzioni amministrative irrogate in tema di violazione del diritto della concorrenza dell'Unione europea e nazionale ed applicazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza-Strasburgo)
L'avvocato generale ritiene che l'art. 50 della Carta di Nizza-Strasburgo, che sancisce il principio del ne bis in idem, debba avere lo stesso contenuto indipendentemente dai settori del diritto dell'UE a cui esso si applica.
Così propone alla Corte di giustizia un test unificato del ne bis in idem, che dovrebbe basarsi su una triplice identità: dell'autore del reato, dei fatti rilevanti e dell'interesse giuridico protetto.